Quesiti tecnico/legali

Questa pagina è dedicata ai vari quesiti di natura tecnica o amministrativa e legale inoltrati dalle scuole e di potenziale interesse per tutti.

Ai fini del punteggio, se la scuola ha un contratto ADSL 7 mega può integrare la connettività con contratti, anche di altri gestori, che integrino la connessione fino a 30 mega?

No, per il punteggio il contratto con il gestore deve avere la caratteristiche previste dal bando, e cioè 30 Mega.

Quali sono i documenti che è opportuno produrre e conservare in archivio?

1. copia dell’avviso;
2. copia della proposta progettuale presentata e inserita nel sistema “Gestione degli Interventi”;
3. lettera di autorizzazione (la lettera è di norma inserita nel sistema informativo “Gestione degli Interventi” dall’Autorità di Gestione e deve essere scaricata a cura della singola Istituzione);
4. copia della delibera del Collegio dei docenti riferita all’inserimento del Progetto nel POF;
5. copia della delibera del Consiglio d’Istituto e/o Decreto del D.S. relativa all’iscrizione delle spese previste per il Progetto nel Programma Annuale;
6. copia della delibera degli OO.CC. relativi ai criteri per la selezione degli esperti e per l’acquisizione dei servizi, solo FSE (Cfr. decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44);
7. copia originale delle dichiarazioni di avvio e di conclusione del progetto;
8. originali dei modelli di Certificazione (CERT) e di Rendicontazione (REND) sottoscritti dal Dirigente scolastico e dal DSGA e la relativa documentazione probatoria della spesa;
9. originali dei mandati di pagamento/disposizioni “quietanzati” dalla Banca distinti per ogni certificazione di spesa emessa;
10. originali delle fatture e dei documenti contabili pertinenti al singolo progetto – si ricorda che le fatture devono contenere i riferimenti (codice del progetto) a cui la stessa si riferisce e l’eventuale indicazione del pro-quota;
11. originale delle procedure adottate per la selezione dei fornitori (determina a contrarre; bando di gara; capitolato; eventuale griglia di valutazione; offerte pervenute; verbale di valutazione delle candidature; graduatoria provvisoria e definitiva; atti di nomina; contratti, nei casi in cui la selezione sia rivolta al personale esterno);
12. originale delle procedure adottate per la selezione del personale dedicato alla progettazione al collaudo (avvisi per la selezione; griglie di valutazione; istanze pervenute; verbali id valutazione delle candidature; graduatorie provvisorie e definitive; atti di aggiudicazione);
13. originale del prospetto riepilogativo dei costi delle risorse umane;
14. originali degli atti di nomina del collaudatore e del progettista;
15. registri firma per progettista e collaudatore;
16. verbali di collaudo.

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In una indagine di mercato finalizzata all’acquisto di attrezzature tecnologiche (lim, monitor, ..) è stata richiesta della abilitazione 37/08 delle ditte; un partecipante,  non avendo tale certificazione,  ha contestato la richiesta della scuola che lo ha richiesto proprio per cautelarsi da precedenti lavori non soddisfacenti.

nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture, il codice dei contratti pubblici (artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006), lascia ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (AVCP, parere n. 83 del 29/04/2010 e n. 110 del 27/05/2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2304 del 3 aprile 2007, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008), fermo restando che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara”. La richiesta di abilitazione alla 37/08 non solo era opportuna ma direi anche doverosa trattandosi di installazione fissa di monitor a parete.

Inoltre l’azienda ricorrente poteva tranquillamente utilizzare l’istituto dell’avvalimento ma doveva farlo contestualmente alla presentazione dell’offerta e nei modi previsti: “Secondo quanto disposto dall’art. 48, par. 3, della direttiva 2004/18, ai fini dell’avvalimento, è richiesto che il concorrente provi all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione del contratto “disporrà” delle risorse necessarie di altri soggetti, quindi ciò provi nel momento della partecipazione alla gara e non in quelli, successivi, dell’assunzione degli impegni contrattuali e del loro adempimento; momento, d’altra parte, a cui attiene la disciplina posta dallo stesso art. 48, espressamente riguardante appunto la valutazione e la verifica dei requisiti – sia pur speciali – di partecipazione. Nello stesso senso depone il previgente art. 27 della direttiva 93/37/CEE, il quale concerne anch’esso la dimostrazione dei medesimi requisiti parimenti in sede partecipativa, come comprova, non diversamente dall’art. 48, l’elencazione della documentazione occorrente a tal fine.” Consiglio di Stato, Sezione VI – Sentenza 20/10/2010 n. 7586 d.lgs 163/06 Articoli 49 – Codici 49.1

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