Sono state pubblicate le graduatorie definitive e l’elenco inammissibili relative all’Avviso Ambienti digitali (Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015)
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Affidamento mediante Convenzione CONSIP
AFFIDAMENTO MEDIANTE CONSIP: ILLEGITTIMO SE NON PIENAMENTE CORRISPONDENTE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Sentenza TAR Venezia, 28.04.2014 n. 538
Estratto
…….è fondata la terza, assorbente censura con cui la ricorrente contesta la valenza della convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno prestazionale della stazione appaltante, atteso che, infatti, quest’ultima dopo aver aderito alla convenzione “LAN 4” (la cui proposta progettuale prevedeva la manutenzione e la gestione impiantistica soltanto dalle ore 8 alle ore 17) ha dovuto affidare il residuo servizio (relativo alla copertura delle ore notturne) alla stessa ditta selezionata da Consip avvalendosi, in questo caso, dell’art. 57, V comma, lett. a) del D.Lgs n. 163/2006 (che, appunto consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’esecuzione di lavori o servizi complementari, originariamente non prevedibili, necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale e funzionalmente non separabili dall’assegnazione originaria): a tal proposito va osservato che se è vero che nel caso di specie gli ulteriori servizi dovevano qualificarsi come “complementari” in quanto andavano a completare il servizio originario nei confronti dei medesimi impianti (l’impugnato provvedimento afferma che si tratta di “componente complementare al servizio, non rientrante nell’ambito della convenzione Consip LAN 4 ma necessaria ai fini della soddisfazione delle necessità di garantire la continuità del servizio”), è altresì vero che non sussisteva l’imprevedibilità in quanto è evidente, da una parte che tutti gli impianti abbisognano di gestione e di manutenzione, e dall’altra che nessuna circostanza imprevista è emersa in un secondo tempo, attesa peraltro la contestualità degli affidamenti. Come, del resto, ammette la stessa ASL resistente laddove afferma che “appare, infatti, indubbio che i servizi di manutenzione degli impianti telefonici negli orari notturni non possano considerarsi separabili, in fase di esecuzione, rispetto alla manutenzione degli stessi impianti negli orari diurni”.
Ebbene, se ciò è vero (ed è vero), è anche vero che l’affermata (ed incontestata) complementarietà del servizio notturno rispetto a quello diurno conduce a sovvertire la tesi sostenuta dall’Amministrazione, nel senso che se il servizio notturno non era ragionevolmente scorporabile dal contesto del servizio di cui l’ASL necessitava, allora la fornitura del servizio in questione non era riscontrabile nella convenzione CONSIP a cui ha aderito l’ASL resistente: giacchè o la convenzione prevedeva la gestione ed il monitoraggio degli impianti 24 ore su 24, ed allora l’ASL poteva aderirvi, o non li prevedeva, ed allora l’ASL doveva indire apposita procedura concorsuale per affidare l’appalto ad un’impresa in grado di assicurare il servizio nella sua interezza. Certamente non poteva, come ha invece fatto, suddividere artificiosamente il servizio in due tronconi di cui uno, calibrato esattamente sulla convenzione Consip (Telecom), veniva affidato alla ditta aggiudicataria della relativa convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, mentre l’altro veniva attribuito alla medesima ditta (Telecom) ai sensi dell’art. 57, V comma del codice dei contratti.
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Avviso MIUR 3354 del 2013 – Convenzioni Consip
Riporto parte della nota Prot. n. AOODGAI / 3354 del 20 marzo 2013 con la quale l’ADG chiariva i dubbi circa lgli acquisti tramite Convenzioni Consip.
“…………Alla luce del complesso sistema normativo in merito agli acquisti delle pubbliche amministrazioni, fermo restando l’obbligo di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip, appare tuttavia possibile procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:
1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
3. laddove il contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito dell’espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall’art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012)………….”Quindi, nel caso dei progetti FESR relativi alla rete LAN/WLAN, seguendo le indicazioni di cui ai punti 1 e 2, ma visti i prezzi anche al punto 3, non dovrebbe essere possibile attuare il progetto utilizzando la Convenzione Reti Locali 5, sempre che non escano nuove disposizioni di legge; al momento è così!
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Avviso ai CPIA 4852
Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali. Avviso prot. AOODGEFID/398 del 05/02/2016 – FESR – CPIA.
Sollecito per il completamento delle attività per la candidatura ai CPIA
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Avviso rivolto ai CPIA – LAN/WLAN e ambienti digitali.
Pubblicato l’avviso rivolto ai CPIA che comprende sia gli interventi su LAN e WLAN che quello riguardante gli ambienti digitali.
Massimali: € 18000,00 per LAN/WLAN, €25000,00 per Ambienti Digitali e €3000,00 per Postazioni Informatiche.
Alcune novità (piccoli adattamenti portati al 10%) e tante conferme. Inserimento candidature: dal 14 gennaio 2016 alle ore 14:00 del 10 marzo 2016
Scarica l’avviso prot398_16 e l’allegato prot398_all01_16

