Affidamento mediante Convenzione CONSIP

AFFIDAMENTO MEDIANTE CONSIP: ILLEGITTIMO SE NON PIENAMENTE CORRISPONDENTE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sentenza TAR Venezia, 28.04.2014 n. 538

Estratto

…….è fondata la terza, assorbente censura  con cui la ricorrente contesta la valenza della convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno prestazionale della stazione appaltante, atteso che, infatti, quest’ultima dopo aver aderito alla convenzione “LAN 4” (la cui proposta progettuale prevedeva la manutenzione e la gestione impiantistica soltanto dalle ore 8 alle ore 17) ha dovuto affidare il residuo servizio (relativo alla copertura delle ore notturne) alla stessa ditta selezionata da Consip avvalendosi, in questo caso, dell’art. 57, V comma, lett. a) del D.Lgs n. 163/2006 (che, appunto consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’esecuzione di lavori o servizi complementari, originariamente non prevedibili, necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale e funzionalmente non separabili dall’assegnazione originaria): a tal proposito va osservato che se è vero che nel caso di specie gli ulteriori servizi dovevano qualificarsi come “complementari” in quanto andavano a completare il servizio originario nei confronti dei medesimi impianti (l’impugnato provvedimento afferma che si tratta di “componente complementare al servizio, non rientrante nell’ambito della convenzione Consip LAN 4 ma necessaria ai fini della soddisfazione delle necessità di garantire la continuità del servizio”), è altresì vero che non sussisteva l’imprevedibilità in quanto è evidente, da una parte che tutti gli impianti abbisognano di gestione e di manutenzione, e dall’altra che nessuna circostanza imprevista è emersa in un secondo tempo, attesa peraltro la contestualità degli affidamenti. Come, del resto, ammette la stessa ASL resistente laddove afferma che “appare, infatti, indubbio che i servizi di manutenzione degli impianti telefonici negli orari notturni non possano considerarsi separabili, in fase di esecuzione, rispetto alla manutenzione degli stessi impianti negli orari diurni”.

Ebbene, se ciò è vero (ed è vero), è anche vero che l’affermata (ed incontestata) complementarietà del servizio notturno rispetto a quello diurno conduce a sovvertire la tesi sostenuta dall’Amministrazione, nel senso che se il servizio notturno non era ragionevolmente scorporabile dal contesto del servizio di cui l’ASL necessitava, allora la fornitura del servizio in questione non era riscontrabile nella convenzione CONSIP a cui ha aderito l’ASL resistente: giacchè o la convenzione prevedeva la gestione ed il monitoraggio degli impianti 24 ore su 24, ed allora l’ASL poteva aderirvi, o non li prevedeva, ed allora l’ASL doveva indire apposita procedura concorsuale per affidare l’appalto ad un’impresa in grado di assicurare il servizio nella sua interezza. Certamente non poteva, come ha invece fatto, suddividere artificiosamente il servizio in due tronconi di cui uno, calibrato esattamente sulla convenzione Consip (Telecom), veniva affidato alla ditta aggiudicataria della relativa convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, mentre l’altro veniva attribuito alla medesima ditta (Telecom) ai sensi dell’art. 57, V comma del codice dei contratti.

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